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Sez. 1, Sentenza n. 596 del 08/02/1978 (Rv. 389901 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - DIFETTO DI CONTESTAZIONE DI UN FATTO ALLEGATO DALLA CONTROPARTE - NATURA - IMPLICITA AMMISSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389901-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - DIFETTO DI CONTESTAZIONE DI UN FATTO ALLEGATO DALLA CONTROPARTE - NATURA - IMPLICITA AMMISSIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

Il difetto di contestazione di un fatto allegato dalla controparte, di per se rilevante come elemento indiziario ed apprezzabile dal giudice del merito alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, puo assumere il valore di implicita ammissione solo quando si inquadri in un sistema difensivo impostato in modo tale da presupporre necessariamente l'esistenza del fatto medesimo. (V 4200/76, mass n 382878).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)