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Sez. 1, Ordinanza n. 10110 del 13/05/2005 (Rv. 583755 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pendenza della causa arbitrale davanti ad un collegio arbitrale - Sospensione necessaria del processo davanti al giudice ordinario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583755-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Perchè possa essere disposta la sospensione necessaria di cui all'art. 295 cod. proc. civ., è necessario che la controversia ritenuta pregiudiziale sia soggetta alla cognizione di un giudice, sia esso lo stesso che disponga la sospensione o altro; detta sospensione non può pertanto essere disposta allorchè la causa pregiudicante consista in un giudizio arbitrale, avendo l'atto che lo definisce natura di atto di autonomia privata, inidoneo, in quanto tale, a spiegare effetti nei confronti dei terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)