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Sez. 3, Ordinanza n. 11567 del 25/07/2003 (Rv. 565446 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565446-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo, il rapporto di pregiudizialità tra due liti ricorre solo quando la decisione della prima influenzi la pronuncia che dev'essere resa nella seconda, nel senso che sia idonea a produrre effetti relativamente al diritto dedotto in lite e che possa quindi astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati. Tale rapporto non sussiste tra il giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa per il rilascio di un immobile e quello di determinazione dell'indennità di occupazione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)