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Sez. 1, Sentenza n. 4618 del 22/05/1990 (Rv. 467327 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA SVIZZERA - RINUNCIA DELLE PARTI ALLA MOTIVAZIONE - PRESENZA DI MOTIVAZIONE SOMMARIA - CARATTERE DI SENTENZA PER L'ORDINAMENTO ITALIANO.*
Stato
decisa il 1990-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467327-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - DIVORZIO - SENTENZA SVIZZERA - RINUNCIA DELLE PARTI ALLA MOTIVAZIONE - PRESENZA DI MOTIVAZIONE SOMMARIA - CARATTERE DI SENTENZA PER L'ORDINAMENTO ITALIANO.*

Ai fini della delibazione, alla pronuncia svizzera di divorzio, che, pur avendo le parti rinunciato (come consentito da quell'ordinamento), alla relativa motivazione, contenga una sommaria motivazione con l'indicazione che la domanda viene accolta in base all'art. 142 del codice civile svizzero (il quale richiede che "le relazioni coniugali siano così profondamente turbate e scosse che non si possa ragionevolmente esigere dai coniugi la continuazione dell'Unione coniugale"), deve riconoscersi natura di sentenza anche per l'ordinamento italiano dovendosi tenere conto che, comunque, tale divorzio possiede i requisiti richiesti dall'art. 1 della convenzione sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali, adottata all'Aja l'1 giugno 1970 e ratificata in Italia con legge 10 giugno 1985 n. 301, essendo il risultato di "una procedura giudiziaria o di altra procedura ufficialmente riconosciuta" in svizzera ed avendo effetto giuridico in quello stato. (V 325/88, mass n 456889).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 10/06/1985 num. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)