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Sez. 1, Sentenza n. 325 del 18/01/1988 (Rv. 456889 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DIVORZIO - DIVERSITÀ DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE APPLICATA DAL GIUDICE STRANIERO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456889-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - SENTENZE DI DIVORZIO - DIVERSITÀ DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE E PROCESSUALE APPLICATA DAL GIUDICE STRANIERO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La diversità della disciplina sostanziale e processuale applicata dal giudice straniero, con la sentenza di divorzio, non è di per sè ostativa alla delibazione di essa in Italia, occorrendo in proposito un contrasto con l'ordine pubblico (ovvero una "manifesta incompatibilità" con detto ordine pubblico, come si esprime l'art. 10 della convenzione dell'Aja dell'1 giugno 1970, resa esecutiva con legge 10 giugno 1985 n. 301), cioè una lesione dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell'ordinamento interno. Pertanto, con riguardo alla pronuncia di giudice della Repubblica di Francia, che abbia sciolto il matrimonio fra cittadino francese e cittadina italiana, per colpe di entrambi i coniugi che abbiano reso insostenibile la prosecuzione della convivenza, la delibazione non può essere negata solo perché quel giudice straniero non abbia riprodotto i relativi fatti nella propria decisione, limitandosi a richiamare le circostanze esposte dalle parti (come consentito dalla sua legge processuale), o perché li abbia ritenuti provati alla stregua delle concordi ammissioni dei coniugi, o perché infine l'intollerabilità della convivenza è rilevante per la legge italiana al diverso fine della separazione, essendo sufficiente che la sentenza medesima abbia accertato una frattura del consorzio familiare analoga (ancorché non identica) a quella contemplata dal diritto interno per il divorzio, e non si sia quindi limitata a prendere atto di un accordo dei coniugi. (V 3903/86, mass n 446731; (V 3709/83, mass n 428613).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 01/06/1970 num. 10, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 10/06/1985 num. 301, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)