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Sez. 1, Sentenza n. 9028 del 11/09/1998 (Rv. 518819 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Giudizio di modifica delle condizioni della separazione - Modifica della misura dell'assegno - Determinazione - Riferimento alle condizioni economiche dei coniugi ed alla evoluzione delle stesse anche nel corso del giudizio - Necessità - Decorrenza della nuova misura dell'assegno - Criteri - Dalla data del verificarsi del mutamento - Necessità.
Stato
decisa il 1998-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518819-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione, la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al momento della decisione, ed, a tal fine, deve essere considerata anche l'evoluzione delle condizioni economiche delle parti nel corso del giudizio. A tal riguardo il giudice è tenuto ad ancorare la decorrenza della nuova determinazione del contributo, al momento dell'effettivo verificarsi del mutamento di dette condizioni, ed ad eventualmente modulare, nel tempo, l'ammontare dell'assegno, attraverso uno scaglionamento degli incrementi o delle diminuzioni, in relazione al loro progressivo variare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)