Sez. 1, Sentenza n. 6974 del 21/06/1995 (Rv. 492962 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno di divorzio - Revisione - Presupposti.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Con la domanda di revisione dell'assegno di divorzio il giudice non è chiamato a rideterminare la misura dell'assegno procedendo ad un rinnovato accertamento del diritto del coniuge beneficiario sulla scorta di tutti i temperamenti che debbono essere tenuti presenti ai fini del calcolo concreto, bensì, unicamente, a valutare se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l'adeguamento di detto assegno, in aumento o in diminuzione, ovvero la sua radicale abolizione, tenendo conto del solo profilo indennitario, sulla base di una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)