Sez. L, Sentenza n. 1484 del 23/03/1989 (Rv. 462294 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PREVISIONE CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - PRESTAZIONE EFFETTIVA DI DETTO LAVORO - NATURA - OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - OBBLIGATORIETÀ - MODIFICAZIONI "IN PEIUS" DI DETTA DISCIPLINA AD OPERA DI ALTRA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PREVISIONE CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO - PRESTAZIONE EFFETTIVA DI DETTO LAVORO - NATURA - OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - OBBLIGATORIETÀ - MODIFICAZIONI "IN PEIUS" DI DETTA DISCIPLINA AD OPERA DI ALTRA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ.*
Ove la contrattazione collettiva preveda la prestazione di lavoro straordinario, la relativa esecuzione è espressione non della esistenza di un patto individuale fra prestatore e datore di lavoro ma dell'Esercizio dei poteri discrezionali dell'imprenditore e della corrispondente subordinazione del lavoratore, il quale - per la adesione prestatavi all'atto della sua immissione in azienda ovvero successivamente, in modo espresso e mediante contegno univocamente concludente - è tenuto all'osservanza della predetta disciplina collettiva, suscettibile, ai sensi dell'art. 2077 cod. civ., di essere modificata anche in peius da altra successiva. (V 2032/88, mass n 457905).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)