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Sez. L, Sentenza n. 2032 del 25/02/1988 (Rv. 457905 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 2077 COD. CIV. CONCERNENTE LA SALVEZZA DALLE CLAUSOLE INDIVIDUALI DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO MA PIÙ FAVOREVOLI AI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA NATURA NON INDIVIDUALE MA COLLETTIVA DELLA PATTUIZIONE INERENTE AD UN DETERMINATO COMPENSO SICCOME RELATIVO A MANSIONI PROPRIE DI UNA INTERA CATEGORIA DI LAVORATORI E DETERMINATO CON CRITERI IDENTICI PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457905-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E LAVORO IN PARTICOLARI RAPPORTI - CLAUSOLE DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA PREVISTA DAL SECONDO COMMA DELL'ART. 2077 COD. CIV. CONCERNENTE LA SALVEZZA DALLE CLAUSOLE INDIVIDUALI DIFFORMI DAL CONTRATTO COLLETTIVO MA PIÙ FAVOREVOLI AI LAVORATORI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO CIRCA LA NATURA NON INDIVIDUALE MA COLLETTIVA DELLA PATTUIZIONE INERENTE AD UN DETERMINATO COMPENSO SICCOME RELATIVO A MANSIONI PROPRIE DI UNA INTERA CATEGORIA DI LAVORATORI E DETERMINATO CON CRITERI IDENTICI PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema di applicabilità o meno del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ. (concernente la salvezza delle clausole individuale difformi dal contratto collettivo ma più favorevoli ai lavoratori), è incensurabile in Sede di legittimità, in quanto sostenuto da adeguata e corretta motivazione, l'accertamento del giudice del merito circa la natura non individuale ma collettiva della pattuizione inerente ad un determinato compenso, siccome relativo non ad una prestazione speciale, svolta a livello individuale, ma a mansioni proprie di un'intera categoria di lavoratori e determinato con criteri identici per tutti gli appartenenti alla stessa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte ritenuto la natura collettiva della clausola concernente il cosiddetto compenso per maggiori prestazioni ed escluso, peraltro, il carattere peggiorativo del C.C.n. 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'e.N.E.L., che al sistema di remunerazione del lavoro straordinario forfettizzato in numero di ore predeterminato aveva sostituito quello che ne prevedeva la parametrazione alle ore effettivamente svolte, disponendo altresì che l'indennità abolita fosse mantenuta come assegno ad personam finché il compenso determinato secondo il nuovo criterio non avesse raggiunto l'ammontare anteriore). (V 4220/84, mass n 436154; (V 1619/83, mass n 426455).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)