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Sez. 1, Sentenza n. 6451 del 21/12/2004 Cc. (dep. 21/02/2005) Rv. 231627 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Espulsione - Misura sostitutiva - Revoca - Competenza.
Stato
decisa il 2004-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231627-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

La revoca dell'ordine di espulsione, disposto come misura sostitutiva della pena, nei confronti di uno straniero conseguente all'accertamento di determinati comportamenti (nella specie, al rientro in Italia prima del termine previsto), è prevista per legge e non può essere oggetto di diverse pattuizioni nè può rientrare nell'accordo tra le parti di cui all'art. 444 cod. proc. pen., in quanto si tratta di misura sostitutiva e non di misura di sicurezza in cui la competenza a decidere circa la revoca spetta al giudice del merito dinanzi al quale viene accertata la sussistenza o meno del reato di cui all'art. 13, comma tredicesimo bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)