Sez. 1, Sentenza n. 38653 del 22/09/2004 Cc. (dep. 30/09/2004) Rv. 229856 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici | Sanzione dell'espulsione sostitutiva della pena detentiva - Competenza del P.M. in ordine alla revoca - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca di benefici
In materia di esecuzione, il P.M. non può disporre l'esecuzione di una pena detentiva, a suo tempo sostituita con la sanzione dell'espulsione, qualora non abbia provveduto preventivamente a richiedere la revoca dell'espulsione stessa al giudice dell'esecuzione, nella cui competenza esclusiva rientra l'adozione della relativa decisione in contraddittorio con il condannato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 655, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)