Sez. 1, Sentenza n. 31055 del 12/01/2017 Cc. (dep. 21/06/2017) Rv. 270620 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Deposito della motivazione - Termine di trenta giorni - Decorrenza - Computabilità del "dies a quo" - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
In tema di misure cautelari, nel computo del termine di trenta giorni dalla decisione per il deposito della motivazione (prorogabile a 45 nei casi di particolare complessità) opera la regola generale prevista dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui non deve essere considerato il "dies a quo".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 172 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)