Sez. 3, Sentenza n. 15034 del 27/11/2001 (Rv. 550630 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Menomazione delle normali occasioni di vita - Configurabilità - Mancanza di danno patrimoniale - Irrilevanza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni di vita, ed un tale pregiudizio deve esser risarcito al danneggiato ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito risentito alcun danno patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)