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Sez. 3, Sentenza n. 15034 del 27/11/2001 (Rv. 550630 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno biologico - Menomazione delle normali occasioni di vita - Configurabilità - Mancanza di danno patrimoniale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550630-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Costituisce danno biologico anche la temporanea impossibilità o diminuzione delle normali occasioni di vita, ed un tale pregiudizio deve esser risarcito al danneggiato ancorché quest'ultimo non ne abbia risentito risentito alcun danno patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)