Sez. 3, Sentenza n. 12740 del 17/11/1999 (Rv. 531210 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Danno alla vita di relazione - Inclusione nel concetto di danno biologico.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Il danno alla vita di relazione, che si concretizza nell'impossibilità o nella difficoltà, per chi abbia subito menomazioni fisiche, di reintegrarsi nei rapporti sociali e di mantenerli ad un livello normale, rientra, quando non abbia effetti di ordine patrimoniale, nel danno biologico, costituito dalla menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè considerata e tutelata dall'art.32 Cost. e va risarcito indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali che ne siano derivate (danno-evento, diverso dal danno patrimoniale e dal danno morale, che sono danni-conseguenze).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)