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Sez. 3, Sentenza n. 3926 del 14/09/1989 (Rv. 463766 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - MEZZI.*
Stato
decisa il 1989-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463766-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PROVE NUOVE - IN GENERE - ASSUNZIONE DA PARTE DI UN SOLO COMPONENTE DEL COLLEGIO - NULLITÀ DELLA SENTENZA - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI - MEZZI.*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro (nella specie, Azione di risoluzione di contratto agrario), l'assunzione delle prove da parte di un solo componente del collegio, pur rientrando nello schema dell'art. 158 cod. proc. civ. (atto compiuto in condizioni di difettosa Costituzione del giudice collegiale), non determina l'inesistenza della sentenza bensì la sua nullità da far valere a norma del richiamato art. 161 nei limiti e secondo le regole dei mezzi d'impugnazione con la conseguenza che se detto vizio non è stato dedotto in appello non può essere poi dedotto per la prima volta in Sede di legittimità. (V 9225/87, mass n 456436).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)