Sez. 1, Sentenza n. 4592 del 11/05/1994 (Rv. 486572 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Indennità - Determinazione con "salvezza di conguaglio" ex legge n. 385 del 1980 senza opposizione dell'espropriato - Declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri adottati - Espropriato - Integrazione dell'indennità fino a concorrenza del valore venale - Richiesta in sede giudiziale - Nuovi criteri ex art. 5 bis legge n. 359 del 1992 - Applicabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima
Qualora l'indennità di espropriazione sia stata determinata in sede amministrativa, senza opposizione dell'espropriato, in base ai criteri fissati dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e con "salvezza di conguaglio" e poi l'espropriato, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di detti criteri, resa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223 del 1983, promuova giudizio per l'integrazione di quanto in precedenza liquidatogli fino a concorrenza del valore venale del bene nell'ordinario termine decennale di prescrizione, ai fini dell'integrazione dell'indennità deve tenersi conto dei nuovi criteri introdotti dalla sopravvenuta disposizione dell'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 283 del 1993, dichiarati dalla norma stessa espressamente applicabili anche per i procedimenti in corso.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)