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Sez. 1, Sentenza n. 10058 del 17/09/1999 (Rv. 530126 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Diritto soggettivo al conguaglio "ex lege" n. 385 del 1980 - Relativa azione - Qualificazione come opposizione alla stima in senso proprio - Esclusione - Conseguenze - Inapplicabilità del termine decadenziale ex art. 19 legge n. 865 del 1971 - Soggezione al termine di prescrizione decennale - "Dies a quo" - Individuazione - Fattispecie in ipotesi di esercizio dell'azione per il conguaglio dopo l'estinzione di un precedente giudizio di opposizione alla stima.
Stato
decisa il 1999-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530126-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

L'esercizio del diritto soggettivo di ottenere il conguaglio dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi della l. 29 luglio 1980 n. 385 non è sottoposto all'osservanza del termine di decadenza di cui all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data del decreto di esproprio, in quanto l'azione per l'integrazione dell'indennità, gia definita e liquidata in sede amministrativa con salvezza di conguaglio, non può qualificarsi come azione di opposizione alla stima in senso proprio, giacché l'integrazione spetta anche quando la liquidazione sia divenuta irretrattabile (principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad un caso in cui l'espropriato, già oppostosi alla stima con un primo giudizio rimasto estinto per mancata riassunzione tempestiva dopo un'interruzione, aveva proposto un nuovo giudizio limitandosi a chiedere il conguaglio dell'indennità ormai rimasta determinata in via amministrativa e la corte di merito aveva ad esso applicato il termine decadenziale, nell'erroneo presupposto che anch'esso fosse da qualificarsi come giudizio di opposizione).

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)