Sez. U, Sentenza n. 3659 del 18/06/1985 (Rv. 441252 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO IN FAVORE DEL PROPRIETARIO AVVANTAGGIATO - SUSSISTENZA - AZIONI CONTEMPLATE DALL'ART. 872 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - IN GENERE - DIRITTO SOGGETTIVO IN FAVORE DEL PROPRIETARIO AVVANTAGGIATO - SUSSISTENZA - AZIONI CONTEMPLATE DALL'ART. 872 COD. CIV. - ESPERIBILITÀ.*
I vincoli imposti a tutela del paesaggio dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi comunali (ovvero anche da piani territoriali paesistici in quanto recepiti da detti strumenti urbanistici con natura normativa), nella parte in cui contengano anche prescrizioni di edilizia rilevanti sul piano dei rapporti di vicinato, come quando fissino distacchi minimi fra costruzioni, ingenerano diritti soggettivi in favore del proprietario da essi avvantaggiato, il quale, pertanto, può denunciarne la violazione davanti al giudice ordinario, con le azioni contemplate dall'art. 872 cod. civ.. (V 3704/75, mass n 377913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 29/06/1939 num. 1497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)