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Sez. T, Ordinanza n. 17234 del 01/06/2026 (Rv. 679337-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Giudizio tributario - Regolamentazione delle spese legali - Prescrizione dell’obbligazione tributaria - Principio di causalità - Applicazione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679337-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema regolamentazione delle spese di lite nel giudizio tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo novellato dal d.lgs. n. 156 del 2015, giustificano la compensazione non ricorrono nel caso in cui nel giudizio sia accertata la prescrizione dell'obbligazione tributaria, non essendo questa imputabile al contribuente, il quale è obbligato ad agire giudizialmente per evitare il consolidarsi di una pretesa estinta mentre l'obbligatorietà dell'attività di recupero dei tributi non corrisposti non esclude che l'agente della riscossione possa determinarsi al discarico di quelli inesigibili (tra gli altri casi) perché prescritti.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)