Sez. T, Ordinanza n. 9876 del 15/04/2025 (Rv. 674670-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Compensazione delle spese di lite - "Gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente) - Omesso pagamento del tributo non contestato - Esito favorevole della controversia per prescrizione - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE
Nel rito tributario ricorrono le "gravi ed eccezionali ragioni", suscettibili di giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 (ratione temporis vigente), nel caso in cui sia incontestato l'omesso pagamento di un tributo e l'esito favorevole della controversia per il contribuente sia determinato unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario, posto che sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo di recuperare i tributi non corrisposti - attività rispetto alla quale non ha margini di discrezionalità e che, dunque, è vincolata a porre in essere - e che l'accertamento del decorso della prescrizione è attività del tutto ipotetica, in quanto rimessa alla sola eventuale iniziativa di parte, che può sempre, in modo potestativo, decidere di non avvalersene.
Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)