Sez. 3, Decreto n. 29567 del 15/11/2024 (Rv. 672894-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Spese relative alla procedura di sospensione dell'esecuzione della pronuncia di appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c. - Liquidazione da parte della Corte di cassazione con decreto ex artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
La liquidazione delle spese sostenute, davanti al giudice di appello, per lo svolgimento della procedura di sospensione dell'esecuzione della sentenza, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., può essere chiesta alla Corte di cassazione, previa specifica e documentata istanza depositata nei termini di cui all'art. 372 c.p.c., anche in caso di definizione del giudizio di legittimità con decreto ai sensi degli artt. 380-bis, comma 2, e 391 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)