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Sez. 3, Ordinanza n. 33674 del 22/12/2025 (Rv. 677202-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE | Proposta ex art. 380-bis c.p.c. - Omessa istanza di decisione - Dichiarazione di estinzione del giudizio - Statuizione sulle spese - Potere discrezionale - Spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. - Esclusione - Fondamento. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677202-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - SOSPENSIONE - DELL'ESECUZIONE

In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.

Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)