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Sez. U, Sentenza n. 220 del 16/01/1986 (Rv. 443859 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE ITALIANO DI BENE MOBILE - NEI CONFRONTI DELLA DITTA VENDITRICE OLANDESE CON SEDE IN OLANDA - DEDUZIONE DELL'INADEMPIMENTO ALLA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - MANCANZA DI FATTO SULLA CONSEGNA DEL BENE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA RIMESSA AL VETTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443859-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ACQUIRENTE ITALIANO DI BENE MOBILE - NEI CONFRONTI DELLA DITTA VENDITRICE OLANDESE CON SEDE IN OLANDA - DEDUZIONE DELL'INADEMPIMENTO ALLA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO - MANCANZA DI FATTO SULLA CONSEGNA DEL BENE IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DELLA RIMESSA AL VETTORE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE.*

Con riguardo alla domanda proposta dall'acquirente italiano di bene mobile nei confronti di ditta venditrice olandese, con Sede in Olanda, per denunciare l'inadempienza della convenuta alla garanzia di buon funzionamento, deve negarsi la giurisdizione del giudice italiano, quando manchi un patto sulla consegna del bene in luogo diverso da quello della rimessa al vettore, atteso che, in tale ipotesi, in base al combinato disposto degli artt. 33 lett. F) e 192 della convenzione dell'Aja dell'1 luglio 1964 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816), il dedotto Obbligo di garanzia, che si correla alla suddetta consegna da effettuarsi in Olanda mediante rimessa al vettore, non deve essere adempiuto in territorio italiano, e resta di conseguenza inapplicabile, per l'affermazione della giurisdizione del giudice italiano, il criterio di collegamento di cui all'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804). (V 3146/83, mass n 428057).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 33, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 192, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)