Sez. U, Sentenza n. 3146 del 09/05/1983 (Rv. 428057 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO CONTRO IL COMPRATORE STRANIERO DOMICILIATO IN UN PAESE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CRITERIO FISSATO DALL'ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - LUOGO IN CUI DEVE ESSERE ADEMPIUTA LA SPECIFICA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - VENDITA AVENTE AD OGGETTO COSE MOBILI MATERIALI TRA SOGGETTI DOMICILIATI ANCHE IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - DIVERSO CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 59 DELLA CONVENZIONE STESSA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DOMANDA DI PAGAMENTO DEL PREZZO PROPOSTA DAL VENDITORE ITALIANO CONTRO IL COMPRATORE STRANIERO DOMICILIATO IN UN PAESE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - CRITERIO FISSATO DALL'ART. 5 N. 1 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - LUOGO IN CUI DEVE ESSERE ADEMPIUTA LA SPECIFICA OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - VENDITA AVENTE AD OGGETTO COSE MOBILI MATERIALI TRA SOGGETTI DOMICILIATI ANCHE IN PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DELL'1 LUGLIO 1964 - DIVERSO CRITERIO PREVISTO DALL'ART. 59 DELLA CONVENZIONE STESSA - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alla domanda di pagamento del prezzo, proposta dal venditore italiano contro il compratore straniero domiciliato in un Paese aderente alla CEE, la giurisdizione del giudice italiano, secondo il criterio alternativo di collegamento del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, fissato dall'art. 5 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 ed entrata in vigore l'1 febbraio 1973), va riscontrata in base al luogo in cui deve essere adempiuta la specifica obbligazione dedotta in giudizio, corrispondente al diritto fatto valere dall'attore, e tale luogo va individuato in conformità alla legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione medesima (sentenze della Corte di giustizia della CEE nn. 12 e 14 del 1976). Peraltro, qualora la vendita riguardi cose mobili materiali, e sia intervenuta fra soggetti domiciliati in paesi aderenti anche alla convenzione dell'Aja sulle vendite internazionali di mobili dell'1 luglio 1964 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 816 ed entrata in vigore il 23 agosto 1972), trova applicazione, in via assorbente e prevalente sulle comuni Disposizioni del suddetto diritto internazionale privato, la norma dell'art. 59 della stessa convenzione dell'Aja, la quale fissa l'indicato luogo dello adempimento nel domicilio o nella residenza abituale del venditore (ovvero, nel caso di pagamento "contro" consegna della cosa o dei documenti, nel luogo della consegna medesima). In tale ipotesi, pertanto, la giurisdizione del giudice italiano deve essere affermata in base al mero riscontro in Italia del domicilio o della residenza abituale dell'attore (ovvero, nel caso specificato, del luogo della consegna della merce o dei documenti). (V 4289/82; (V 2499/82; (V 5240/81, mass n 416604; (V 946/81, mass n 411467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 25, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4, Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 21/06/1971 num. 816, Tratt. Internaz. 01/07/1964 num. 59, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)