Sez. 3, Sentenza n. 15883 del 17/07/2007 (Rv. 598769 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Presunzione di buona fede ex art.1148 cod.civ. - Portata generale - Effetti - Relativo onere probatorio - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE
Il principio di presunzione di buona fede non è limitato al possesso di beni (art. 1148 cod. civ.), ma si estende all'ambito contrattuale, per cui non spetta al creditore provare la propria buona fede, bensì al debitore dimostrare il contrario (fattispecie in cui la società opponente a precetto, intimata per un credito portato da assegno bancario, aveva, tra l'altro, dedotto che il creditore non aveva provato la buona fede nel possesso del titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)