diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7536 del 30/03/2006 (Rv. 590046 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE | Presunzione di buona fede ex art.1148 cod.civ. - Portata generale - Effetti - Relativo onere probatorio - Fattispecie in tema di lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato e di modifica dell'organizzazione aziendale "medio tempore" mutata.
Stato
decisa il 2006-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590046-01

CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ESECUZIONE DI BUONA FEDE

Il principio della presunzione di buona fede (art.1148 cod.civ.), non limitato all'istituto del possesso di beni, ha portata generale, rilevando, in ambito contrattuale, nell'adempimento del debitore e nell'accettazione dell'adempimento da parte del creditore sicché il debitore, che eccepisca la violazione del principio di buona fede da parte del creditore nell'esigere la prestazione, ha l'onere di fornirne la relativa prova. Conseguentemente, il lavoratore (debitore della prestazione) che, illegittimamente licenziato e poi reintegrato, lamenti la violazione, da parte del datore (creditore), del principio di buona fede per non aver questi cooperato con una limitata modifica dell'organizzazione aziendale ("medio tempore" mutata) per rendere possibile una mansione adeguata alla sua ridotta capacità lavorativa, ha l'onere di provare l'esistenza di questa possibilità (la limitata modifica organizzativa, senza aggravio creditorio), quale presupposto della violazione dell'indicato principio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1148, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)