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Sez. 5, Sentenza n. 45384 del 13/09/2018 Cc. (dep. 09/10/2018) Rv. 274125 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Notifica al difensore via "pec" - Notificazione mediante deposito in cancelleria - Regolarità - Condizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274125-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata, deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179 nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario. (Nella fattispecie, il destinatario dell'atto non aveva ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco della sua casella di posta elettronica certificata, non avendo ottemperato all'obbligo, gravante sul soggetto abilitato, di dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)