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Sez. 5, Sentenza n. 3181 del 14/11/2018 Cc. (dep. 23/01/2019) Rv. 275411 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Procedimento di prevenzione - Notificazioni mediante l'uso della PEC effettuate dalla cancelleria del giudice al pubblico ministero - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni - Ricadute sul decorso del termine di impugnazione.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275411-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento di prevenzione, non è consentito alla cancelleria del giudice effettuare comunicazioni o notificazioni al pubblico ministero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. PEC), atteso il mancato richiamo dell'art. 153 cod. proc. pen. da parte dell'art. 16, commi 4 e 9, lett. c-bis del d.l. 12 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; ne consegue che i termini per l'impugnazione del decreto di revoca della misura da parte del pubblico ministero decorrono dalla comunicazione eseguita nelle forme di cui all'art. 153, comma 2, cod. proc. pen., ovvero, nel caso in cui si sia proceduto nelle forme della comunicazione digitalizzata, dal giorno in cui il pubblico ministero ha avuto materiale conoscenza del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 153, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 3, Decreto Legge 12/10/2012 num. 179 art. 16 com. 9 lett. C CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7 com. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)