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Sez. 3, Sentenza n. 2691 del 16/03/1987 (Rv. 451797 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451797-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - IN GENERE - NOZIONE - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA SOMMA DI DENARO - ESCLUSIONE.*

L'impossibilità che, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., estingue la obbligazione è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento; il che - alla stregua del principio secondo cui genus nunquam perit - può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratta di una somma di denaro. (Conf 3844/80, mass n 407691).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)