Sez. L - , Ordinanza n. 1497 del 22/01/2018 (Rv. 647205 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Rendita per infortunio sul lavoro - Revisione - Termine ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il "dies a quo" del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'istituto assicuratore, alla revisione della rendita, è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l'atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)