Sez. L, Sentenza n. 21082 del 16/09/2013 (Rv. 627868 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione - Termine ex artt. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il "dies a quo" del termine di dieci anni previsto dall'art. 83, comma ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - entro il quale può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita - è costituito dalla data di maturazione del diritto alla prestazione, e non già da quella del provvedimento di liquidazione o di inizio della materiale corresponsione della rendita, posto che l'atto formale ha natura meramente dichiarativa e ricognitiva.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)