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Sez. 3, Sentenza n. 1816 del 17/07/1967 (Rv. 328705 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DI ATTI COMPIUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL DEBITORE ESECUTATO - MANCATA PREVISIONE DI APPOSITE VOCI NELLA TARIFFA PROFESSIONALE - DISCIPLINA.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328705-01

ESECUZIONE FORZATA - SPESE GIUDIZIALI - SPESE DI ATTI COMPIUTI PRIMA DELL'INIZIO DELL'ESECUZIONE - OBBLIGO DI RIMBORSO A CARICO DEL DEBITORE ESECUTATO - MANCATA PREVISIONE DI APPOSITE VOCI NELLA TARIFFA PROFESSIONALE - DISCIPLINA.*

Tra le spese giudiziali a carico del debitore esecutato possono essere comprese anche quelle relative ad Atti compiuti prima dell'inizio dell'esecuzione e, quando non siano previste apposite voci nel paragrafo terzo della tabella b della legge sugli onorari di avvocato e procuratore, 13 giugno 1942, n. 794 (quali le voci nn. 43 e 44), deve applicarsi il disposto del n. 73 dello stesso paragrafo, che richiama, per le prestazioni non previste, i diritti stabiliti nei paragrafi precedenti della stessa tabella. (nella specie, erano stati chiesti i diritti di procuratore per le voci nn. 14, 19, 20 e 29 della tabella b, primo paragrafo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)