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Sez. L, Sentenza n. 10449 del 08/05/2006 (Rv. 590067 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Legittimo esercizio da parte del datore di lavoro dello "ius variandi" - Irriducibilità della retribuzione - Estensione della garanzia alla retribuzione compensativa di particolari modalità di svolgimento dell'originaria prestazione lavorativa - Esclusione - Assegnazione temporanea a mansioni superiori - Successiva legittima restituzione alle mansioni proprie della qualifica rivestita - Cessazione del trattamento retributivo superiore - Legittimità.
Stato
decisa il 2006-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590067-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Il livello retributivo acquisito dal lavoratore subordinato, per il quale opera la garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ., deve essere determinato con il computo della totalità dei compensi corrispettivi delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioè, alla professionalità tipica della qualifica rivestita, mentre non sono compresi i compensi erogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano allorché vengano meno le situazioni cui erano collegati. In virtù della stessa formulazione del richiamato art. 2103 cod. civ., con specifico riguardo alla retribuzione che si riceve per effetto della temporanea assegnazione a mansioni superiori, è da ritenersi che la legittima restituzione alle mansioni proprie della qualifica rivestita comporta la cessazione del trattamento retributivo superiore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)