diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5388 del 07/05/1992 (Rv. 477126 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere | Garanzia della irriducibilità - Portata - Fattispecie relativa a modificazioni dell'orario di lavoro con conseguente perdita dell'indennità di turno già goduta per l'assegnazione a turni continui avvicendati.
Stato
decisa il 1992-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477126-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Determinazione - In genere

La garanzia della irriducibilità della retribuzione, prevista dall'art. 2103 cod. civ. riguarda le indennità corrisposte in considerazione delle qualità professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore - le quali non possono essere soppresse dal datore di lavoro in ipotesi di legittimo esercizio dello "jus variandi", attesa la loro stretta attinenza alla professionalità tipica della qualifica rivestita dal lavoratore medesimo - e non si estende alle indennità erogate in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa, le quali invece, essendo corrisposte soltanto per compensare particolari disagi o difficoltà del lavoratore, possono essere soppresse allorché vengono meno le speciali situazioni che le abbiano generate. (Nella specie, la sentenza dei giudici di merito, confermata dalla S.C., ha escluso l'applicabilità della garanzia in questione in relazione alla modificazione dell'orario di lavoro con conseguente perdita dell'indennità di turno precedentemente goduta per l'assegnazione a turni continui avvicendati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)