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Sez. 3, Ordinanza n. 25858 del 07/05/2003 Cc. (dep. 16/06/2003) Rv. 225341 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Ammissione con riserva - Provvedimento di revoca all'esito delle informazioni della GG. FF. - Impugnabilità ex art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2003-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225341-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di gratuito patrocinio, il provvedimento di modifica o revoca d'ufficio del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, all'esito delle informazioni richieste alla Guardia di Finanza (art. 112 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), è impugnabile mediante ricorso al presidente del Tribunale o della Corte d'appello cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 99 del cit. D.P.R., trattandosi di statuizione analoga a quella di diniego di ammissione o di revoca su richiesta dell'Ufficio finanziario competente.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)