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Sez. 6, Sentenza n. 46767 del 14/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 227471 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca d'ufficio dell'ammissione al beneficio per cause originarie non adeguatamente valutate - Ricorso per Cassazione - Conversione nel mezzo di gravame consentito - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227471-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI

In tema di patrocinio dei non abbienti, il ricorso per Cassazione che sia stato indebitamente proposto avverso il provvedimento con il quale sia stata revocata d'ufficio l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per cause originarie non adeguatamente valutate, può essere convertito, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., nel ricorso all'autorità giudiziaria competente, quale previsto attualmente dall'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e, in precedenza, dall'art. 6, comma quarto, della legge 30 luglio 1990 n. 217.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)