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Sez. U, Sentenza n. 3393 del 12/04/1994 (Rv. 486116 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Definizione contenziosa e transazione - Giudizio arbitrale - In genere | Scelta operata dalla P.A. di declinare la competenza arbitrale - Previa deliberazione dell'organo deliberativo - Necessità - Osservanza del termine perentorio ex art. 46 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Obbligatorietà - Volontà declinatoria non ancora formata ma manifestata prima della scadenza dall'organo investito del potere rappresentativo esterno - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486116-01

Opere pubbliche (appalto di) - Controversie - Definizione contenziosa e transazione - Giudizio arbitrale - In genere

Con riguardo alle controversie in tema di esecuzione di appalto di opere pubbliche, la scelta, posta in essere dalla pubblica amministrazione, di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 - applicabile anche agli appalti conferiti dalla Cassa per il Mezzogiorno -, è atto processuale, che, attesa la sua provenienza, esige la previa deliberazione dell'organo dell'ente abilitato a formarne la volontà, con la conseguenza che questa deve intervenire entro il termine perentorio di cui al precedente art. 46, non rilevando, per impedire il definitivo radicamento della competenza suddetta, che prima dello spirare del termine stesso una volontà declinatoria non ancora formata sia, ciò nonostante, manifestata dall'argano investito del potere rappresentativo esterno.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)