Sez. 1, Sentenza n. 11177 del 22/08/2001 (Rv. 549022 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Scelta della P.A. di declinare la competenza arbitrale - Natura - Declinatoria posta in essere dal sindaco e non dalla G.M. - Atto affetto da incompetenza relativa - Configurabilità - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
Con riguardo alle controversie in tema di esecuzione di appalto di opere pubbliche, la scelta, posta in essere dalla P.A., di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato Generale), non si configura come atto processuale, bensì come un negozio unilaterale ad effetti anche processuali, il quale si colloca in posizione esterna al processo e come antecedente ad esso. In tal senso, la menzionata scelta non è equiparabile ad una deliberazione di agire o resistere in giudizio, né ad un atto di disposizione della situazione giuridica controversa, trattandosi piuttosto di un atto di ordinaria amministrazione, diretto a ricondurre la controversia nell'ambito della giurisdizione, escludendo la cognizione arbitrale che rispetto alla prima si pone pur sempre come eccezione alla regola. Ne consegue che l'atto con il quale il sindaco (e non la giunta comunale) declini la competenza arbitrale è viziato da incompetenza relativa (non assoluta), in quanto posto in essere da un organo pur sempre legittimato ad esprimere la volontà dell'ente verso i terzi; vizio che non è idoneo a privare l'atto di efficacia e che, riguardando la fase interna di formazione di quella volontà, può essere fatto valere soltanto dalla stessa amministrazione.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)