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Sez. L, Sentenza n. 527 del 19/01/1983 (Rv. 425313 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE A FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO NON CONFIGURABILE COME DI IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425313-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI LAVORATIVE A FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO NON CONFIGURABILE COME DI IMPIEGO PUBBLICO - DISCIPLINA APPLICABILE IN TEMA DI RETRIBUZIONE.*

L'ipotesi dell'effettuazione di prestazioni lavorative a favore di un ente pubblico nell'ambito di un rapporto non configurabile come di pubblico impiego, in quanto posto in essere dagli organi amministrativi dell'ente in violazione di determinate norme, soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., con la conseguenza che il prestatore d'opera ha diritto (salvi i casi di illiceità dell'oggetto o della causa) alla retribuzione da parte dell'ente, cui il rapporto fa capo in virtù del principio dell'immedesimazione organica, per cui le obbligazioni assunte dai funzionari e dagli amministratori per motivi inerenti alla attività dell'ente pubblico fanno carico all'amministrazione di cui essi sono organi, salva la responsabilità di tali amministratori e funzionari nei confronti dell'ente stesso.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)