Sez. L, Sentenza n. 3044 del 17/05/1985 (Rv. 440750 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONI DI LEGGE - A FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIVATISTICA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONI DI LEGGE - A FAVORE DI UN ENTE PUBBLICO NELL'AMBITO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIVATISTICA - DISCIPLINA EX ART. 2126 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
La disposizione dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., che, allo scopo di non lasciare privi di tutela diritti primari del lavoratore, attribuisce Rilevanza giuridica al fatto della concreta esecuzione di prestazione lavorative, è applicabile anche nel caso di prestazioni lavorative eseguite a favore di un ente pubblico, nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato di natura privata sorto - anche senza preventiva stipulazione in Forma scritta del relativo contratto - in violazione di una norma imperativa. (V 527/83, mass n 425313; (V 2286/82, mass n 420166; (V 3324/81, mass n 413897).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)