Sez. 1, Sentenza n. 3315 del 20/12/1985 Cc. (dep. 04/02/1986) Rv. 171803 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ - STATO DI DETENZIONE - PRINCIPIO DELL'AMMENDA DEL REO - COMPATIBILITÀ - RAGIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - APPLICABILITÀ - STATO DI DETENZIONE - PRINCIPIO DELL'AMMENDA DEL REO - COMPATIBILITÀ - RAGIONE.*
La compatibilità fra misura di prevenzione e lo stato di detenzione (premesso che la prima si applica dopo la liberazione) non incontra ostacoli per il canone costituzionale dell'emenda del reo, poiché resta pur sempre salva la possibilità di chiedere, a condanna espiata, la revoca del provvedimento irrogatorio della misura per la cessazione dello stato di pericolosità. Una simile evenienza, che nasce dal raggiunto effetto rieducativo della pena, esclude ogni contrasto del sistema con la norma costituzionale. (V mass n 169550; (V mass n 154579; (V mass n 134046).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)