Sez. 1, Sentenza n. 648 del 07/03/1985 Cc. (dep. 30/05/1985) Rv. 169550 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE DEL PROPOSTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE - STATO DI DETENZIONE DEL PROPOSTO - OSTACOLO ALLA APPLICAZIONE DI MISURA DI PREVENZIONE - ESCLUSIONE.*
Lo stato di detenzione del proposto non costituisce ostacolo per l'applicazione delle misure di prevenzione in quanto esse ben possono trovare concreta applicazione sia nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare, potendo tale stato cessare per varie cause e quindi prendere subito vigore la misura di prevenzione a carico del soggetto pericoloso restituito allo stato di libertà , e sia nei confronti del detenuto in espiazione di pena perché anche in questa ipotesi l'esecuzione della misura di prevenzione viene differita al termine della pena. (Conf mass n 154579 in parte; (Conf mass n 134066; (Conf mass n 124545).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)