Sez. 1, Sentenza n. 31499 del 04/06/2013 Cc. (dep. 22/07/2013) Rv. 256794 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un candidato - Privazione dal diritto elettorale e di eleggibilitĂ - Natura giuridica - Effetto extrapenale della condanna - Conseguenze.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
La privazione dal diritto elettorale e di eleggibilitĂ per la durata non inferiore ad anni cinque e non superiore ad anni dieci, che, ai sensi dell'art. 113, commi primo e secondo, d. P.R. n. 361 del 1957, scaturisce da una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per reati elettorali nei confronti di un candidato, costituisce effetto extrapenale della condanna (e non pena accessoria), in relazione al quale non opera la sospensione condizionale della pena principale eventualmente disposta.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 113 com. 1 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)