Sez. 1, Sentenza n. 52522 del 16/01/2018 Cc. (dep. 21/11/2018) Rv. 274112 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Effetti della sospensione condizionale della pena - Pene accessorie - Interdizione dai pubblici uffici - Esercizio dell'elettorato attivo e passivo - Applicabilità dell'art.113 d.P.R. n.361 del 1967 - Esclusione - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni è soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensì integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 28 CORTE COST., Cod. Pen. art. 166 CORTE COST., DPR 20/03/1967 num. 223 art. 2 CORTE COST., DPR 30/03/1957 num. 361 art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)