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Sez. 2, Sentenza n. 6334 del 22/06/1990 (Rv. 467946 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ASSUNZIONE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - CONSEGUENZE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467946-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ASSUNZIONE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - CONSEGUENZE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA.*

La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 cod. proc. civ.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita. (V 872/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)