Sez. 2, Sentenza n. 6334 del 22/06/1990 (Rv. 467946 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ASSUNZIONE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - CONSEGUENZE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ASSUNZIONE FUORI DALLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - INOSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE - CONSEGUENZE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA.*
La nullità derivante dall'inosservanza delle norme disciplinanti l'assunzione delle prove fuori dalla circoscrizione del tribunale (art. 203 cod. proc. civ.), ha carattere relativo, essendo le dette norme stabilite nell'interesse delle parti e non per ragioni di ordine pubblico, sicché detta nullità resta sanata ove non sia tempestivamente eccepita. (V 872/51).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 203
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)