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Sez. U, Sentenza n. 264 del 13/01/1997 (Rv. 501703 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE | Formalità relative - Inosservanza - Nullità rilevabili d'ufficio - Configurabilità - Esclusione - Onere di denuncia a carico della parte interessata - Termini - Deducibilità della nullità in sede di impugnazione - Esclusione anche nei confronti del contumace.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501703-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - IN GENERE

Le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (o alla conoscenza delle nullità stesse), intendendosi per istanza, ai fini della norma citata, anche la richiesta di un provvedimento ordinatorio di mero rinvio e la formulazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado; con la conseguenza che dette nullità non possono essere fatte valere in sede di impugnazione, per cui neppure alla parte contumace è consentito dedurre in tale sede l'inammissibilità della prova testimoniale per limiti di valore e l'incapacità dei testimoni, una volta che in primo grado la prova sia stata ammessa ed espletata senza opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)