Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 13/11/1979 Cc. (dep. 14/02/1980) Rv. 144334 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RICORSO DELL'IMPUTATO AVVERSO L'ORDINE DI CATTURA - SUCCESSIVA SCARCERAZIONE DISPOSTA DAL PM AI SENSI DELL'ART 270 COMMA PRIMO COD PROC PEN - CARENZA SOPRAVVENUTA DI INTERESSE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - RICORSO DELL'IMPUTATO AVVERSO L'ORDINE DI CATTURA - SUCCESSIVA SCARCERAZIONE DISPOSTA DAL PM AI SENSI DELL'ART 270 COMMA PRIMO COD PROC PEN - CARENZA SOPRAVVENUTA DI INTERESSE.*
Nel caso di scarcerazione ai sensi dell'art 270, comma primo, cod proc pen, disposta dal PM successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione da parte dell'imputato contro l'ordine di cattura, l'interesse ad impugnare deve ritenersi insussistente per causa sopravvenuta, poiche, a differenza di quanto avviene per la concessione della liberta provvisoria e per la scarcerazione con residui motivi di sospetto di cui all'art 269, comma secondo cod proc pen, la scarcerazione per Mancanza di sufficienti indizi disposta dal PM a norma dell'art 270 comma primo, cod proc pen, comporta ex se l'automatica caducazione dell'ordine di cattura e il riacquisto da parte dell'imputato di uno status libertatis pieno e non assoggettabile ad obblighi o limitazioni di sorta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 269 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)