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Sez. 1, Sentenza n. 1790 del 15/06/1989 Cc. (dep. 12/07/1989) Rv. 181804 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - PER MANCANZA DI INDIZI GRAVI - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNAZIONE - IMPUTATO "RIMESSO IN LIBERTÀ" - INTERESSE - SUSSISTENZA - RATIO E DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181804-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - PER MANCANZA DI INDIZI GRAVI - PROVVEDIMENTO DI RIGETTO - IMPUGNAZIONE - IMPUTATO "RIMESSO IN LIBERTÀ" - INTERESSE - SUSSISTENZA - RATIO E DIFFERENZE.*

Colui che venga scarcerato per rimessione in libertà conserva l'interesse ad impugnare il provvedimento di diniego della scarcerazione per Mancanza di indizi gravi. Nei suoi confronti infatti, pur non essendo egli più assoggettabile a cauzione o malleveria (secondo il modificato art. 282 cod. proc. pen.) o alla possibilità di revoca del beneficio (come prevedeva il precedente testo dell'art. 292 cod. proc. pen.), è configurabile una posizione meno favorevole, poiché per la nuova emissione del mandato di cattura ex art. 260 secondo comma cod. proc. pen. è sufficiente che sia risorta una delle ragioni cautelari indicate nell'art. 253 cod. proc. pen.. nei confronti dell'imputato a piede libero (scarcerato per Mancanza di indizi gravi), oltre alle condizioni di cui all'art. 253 cit., è necessario invece che sussistano gravi indizi di colpevolezza ex art. 252 cod. proc. pen.. nei riguardi dell'imputato "rimesso in libertà" gravano indizi - a differenza del secondo - conseguenze pregiudizievoli in campo extrapenale, come in materia di pubblico impiego o dell'Esercizio di alcune arti o professioni. (contra mass n 169397; (contra mass n 088827; (contra mass n 144334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 292, Legge 05/08/1988 num. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)