Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 06/07/1966 (Rv. 323466 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE: EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE: EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
La pronunzia d'illegittimita costituzionale di una norma, avendo una portata di ordine generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti anche in relazione a rapporti che non ancora siano stati definiti con sentenza passata in giudicato, cio perche la norma in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali e affetta da un vizio intrinseco, sostanzi1 le e originario che, - sia esso eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio -, la rende invalida e ne esclude la obbligatorieta. *
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)