Sez. 3, Sentenza n. 910 del 22/03/1968 (Rv. 332250 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
CORTE COSTITUZIONALE- GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONE EFFETTI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFICACIA RETROATTIVA.*
La pronunzia d'illegittimita costituzionale di una norma, avendo una portata di ordine generale ed esplicando la sua efficacia erga omnes, opera retroattivamente e spiega i suoi effetti in relazione a rapporti che non ancora siano stati definiti con sentenza passata in giudicato cio perche la norma in contrasto con la Costituzione o con altre leggi costituzionali e affetta da un vizio intrinseco, sostanziale e originario che, - sia esso eccepito dalle parti o rilevato d'ufficio - la rende invalida e ne esclude la obbligatorieta. Conf. 321929 n. 1777-66, massima n. 323466.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)